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Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 decreta: Principio e campo di applicazioneArt. 1 - Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
- Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.
Obblighi del proprietarioArt. 2 - Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
- In particolare egli è tenuto a:
- predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
- assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
- consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
- La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.
Controlli visivi e puliziaa) frequenza Art. 3 - I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
- Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
- Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.
b) spazzacamini abilitati Art. 4 - I controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.
- Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
- I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
- L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.
c) modalità di esecuzione dei controlli Art. 5 - Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
- Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
- Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
- Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
- Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto ad inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST.
d) tariffa Art. 6 Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2. Compiti dei municipi
Art. 7 - Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5.
- Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
- Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.
Norma transitoriaArt. 8 Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento. Disposizioni finaliArt. 9 - Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
- Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016, 433. |
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Allegato 1Numero minimo di controlli o pulizie I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)1 Impianti alimentati con combustibili solidi 1.1 Installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno 1.2 Installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno* 2 Impianti alimentati con combustibili liquidi 2.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno 2.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno 2.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno 3 Impianti alimentati con combustibili gassosi 3.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni 3.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno 3.3 Impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni 4 Impianti funzionanti con due combustibili I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile. *In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto. II Impianti a combustione professionali ed industrialiSi fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc. Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I. |
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Allegato 2Tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino 1 Condotto di evacuazione dei gas combusti 1.1 Condotto di evacuazione dei gas combusti fino a tre piani Supplemento per ogni piano | CHF CHF | 25.00 3.00 | 1.2 Condotto di evacuazione dei gas combusti industriali | a regia oraria |
2 Stufe 2.1 Stufa a legna utilizzata per il riscaldamento di locali | CHF | 65.00 | 2.2 Stufa economica | CHF | 45.00 | 2.3 Stufa a pellet esclusi parti amovibili e motori | CHF | 85.00 | 2.4 Stufa a olio combustibile | CHF | 85.00 | 2.5 Stufa a olio combustibile automatica | CHF | 105.00 | 2.6 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (lavoro eseguito assieme ad altri lavori di pulizia) | CHF | 80.00 | 2.7 Caminetto compreso condotto d’evacuazione dei gas combusti (considerato qual unico lavoro di pulizia) | CHF | 100.00 | 2.8 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento | a regia oraria |
3 Tubi di raccordo 3.1 Tubi di raccordo, al metro | CHF | 5.00 |
4 Riscaldamenti 4.1 Tariffa di base | CHF | 75.00 | 4.2 Fino a 150 kW, ogni kW | CHF | 1.00 | 4.3 Da 151 kW fino a 250 kW, ogni kW | CHF | 0.80 | 4.4 Oltre 250 kW, ogni kW | CHF | 0.45 | 4.5 Trattamento chimico | a regia oraria | 4.6 Lavaggio chimico | a regia oraria | 4.7 Supplemento per smontaggio, pulizia e rimontaggio elementi; pulizia parti meccaniche; prova di funzionamento | a regia oraria |
5 Impianti artigianali | a regia oraria |
6 Lavori a regia oraria 6.1 Maestro spazzacamino | CHF | 110.00 | 6.2 Capo squadra | CHF | 100.00 | 6.3 Spazzacamino AFC | CHF | 85.00 | 6.4 Aiuto spazzacamino | CHF | 60.00 | 6.5 Apprendista | 1° anno CHF 25.00 2° anno CHF 35.00 3° anno CHF 45.00 |
7 Lavori festivi e fuori orario 7.1 Sabato secondo contratto lavorativo | aumento del 50% | 7.2 Giorni festivi | aumento del 100% | 7.3 Lavori notturni (18.00 alle 06.00) | aumento del 50% |
8 Fatturazione minima Il totale della fattura per un intervento è al minimo di fr. 85.00 9 Spostamento Nessun costo deve essere fatturato al cliente 10 Aggiornamento registro di controllo | CHF | 2.00 |
26 ottobre 2016 |
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