Regolamento cantonale

Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC)

 

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 41f della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 decreta:

 

Principio e campo di applicazione

Art. 1

  1. Gli impianti calorici a combustione, costituiti da aggregato di combustione e impianto di evacuazione dei gas combusti (in seguito: impianti), devono essere oggetto di un regolare controllo visivo e, se necessario, di un’adeguata pulizia allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o l’innesco di incendi.
  2. Il presente regolamento non si applica agli impianti d’incenerimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali.

 
Obblighi del proprietario

Art. 2

  1. Il proprietario dell’impianto è responsabile del suo buon funzionamento.
  2. In particolare egli è tenuto a:
    • predisporre delle corrette condizioni di esercizio;
    • assicurare l’esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti di questo regolamento e allo stato della tecnica;
    • consentire alle persone abilitate di accedere all’impianto per l’esecuzione degli interventi richiesti.
  3. La regolazione e la manutenzione della fiamma devono essere eseguite da tecnici specializzati.

 
Controlli visivi e pulizia

a) frequenza
Art. 3

  1. I controlli visivi e la pulizia devono essere eseguiti con la frequenza minima stabilita nell’allegato 1.
  2. Tale frequenza si riferisce ad un funzionamento non perturbato dell’impianto a combustione, per un tempo di utilizzo ordinario ed in condizioni di insudiciamento normalmente prevedibili.
  3. Qualora siano richieste due pulizie all’anno, almeno una deve essere eseguita nel periodo in cui l’impianto è in funzione.

 
b) spazzacamini abilitati
Art. 4

  1. I controlli visivi e la pulizia degli impianti possono essere eseguiti soltanto da imprese di spazzacamino iscritte nell’apposito albo ai sensi della legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA). In tale contesto i lavori devono essere svolti da persone in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) di spazzacamino.
  2. Per le persone che eseguono materialmente i controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati automaticamente con combustibili solidi, quali ad esempio pellets, trucioli e cippato, è inoltre richiesto il relativo certificato rilasciato dalla Società Cantonale Spazzacamini Ticino (SCST).
  3. I controlli visivi e la pulizia degli impianti alimentati a gas sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui al capoverso 1, pure al possesso dell’apposito certificato rilasciato dalla Società Svizzera dell’industria del Gas e delle Acque (SSIGA).
  4. L’elenco degli spazzacamini in possesso di AFC come pure di quelli abilitati ai sensi dei capoversi 2 e 3, con l’indicazione degli impianti sui quali essi possono operare, è allestito e tenuto a giorno dai Servizi generali del Dipartimento del territorio ed è pubblicato su internet. L’inserimento di un nominativo nell’elenco ha luogo su richiesta dell’interessato e previa presentazione degli attestati e dei certificati richiesti. Ogni cambiamento dev’essere notificato entro il termine di un mese.

 
c) modalità di esecuzione dei controlli
Art. 5

  1. Lo spazzacamino abilitato controlla visivamente il mantenimento del buono stato di pulizia dell’impianto e se del caso procede con la sua pulizia.
  2. Qualora riscontrasse delle inosservanze dal profilo della protezione antincendio egli le segnala al proprietario e al municipio.
  3. Le acque risultanti dalla pulizia delle caldaie devono essere smaltite come rifiuti speciali conformemente all’ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) oppure devono essere pretrattate; in tal caso il loro scarico nella canalizzazione pubblica può avvenire solo previa autorizzazione della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS).
  4. Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo conformemente ai disposti dell’OTRif deve essere richiesta l’assegnazione di un numero di esercizio VEVA alla SPAAS.
  5. Al termine di ogni intervento lo spazzacamino è tenuto ad inserire la relativa attestazione nell’apposito registro di controllo accessibile su internet e gestito dalla SCST.

 
d) tariffa
Art. 6

Per le prestazioni dello spazzacamino la tariffa massima applicabile è stabilita nell’allegato 2.


Compiti dei municipi

Art. 7

  1. Il municipio vigila sulla corretta esecuzione dei controlli visivi e della pulizia degli impianti accedendo al registro di controllo di cui all’art. 5 cpv. 5.
  2. Qualora, malgrado richiamo, il proprietario di un impianto non si attenesse agli obblighi di cui all’art. 2, il municipio gli ordina l’esecuzione dei necessari provvedimenti di controllo e pulizia.
  3. Restano riservate le ulteriori competenze del municipio stabilite dalla legislazione edilizia.

 
Norma transitoria

Art. 8

Gli spazzacamini già attivi al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento devono inoltrare la richiesta di cui all’art. 4 cpv. 4, corredata dei certificati, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Disposizioni finali

Art. 9

  1. Il regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell’11 settembre 2013 è abrogato.
  2. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 
 Pubblicato nel BU 2016, 433.

Spazzacamino Hegglin + Röthlisberger

Allegato 1

Numero minimo di controlli o pulizie

 

I Impianti a combustione destinati al riscaldamento di locali o di acqua sanitaria oppure alla cottura di cibi (esclusi i fornelli a gas)

1 Impianti alimentati con combustibili solidi
1.1 Installazioni di riscaldamento primario due volte all’anno
1.2 Installazioni di riscaldamento secondario una volta all’anno*

 

2 Impianti alimentati con combustibili liquidi
2.1 Impianti ad evaporazione d’olio (stufe a nafta) due volte all’anno
2.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta all’anno
2.3 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW due volte all’anno

 

3 Impianti alimentati con combustibili gassosi 
3.1 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale ≤ 70 kW una volta ogni due anni
3.2 Impianti ad aria soffiata con potenza termica nominale > 70 kW una volta all’anno
3.3 Impianti con bruciatore atmosferico una volta ogni due anni

 

4 Impianti funzionanti con due combustibili
I termini d’intervento indicati alle cifre I.1, I.2 e I.3 sono applicabili per analogia, in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile.
 
*In caso di accensioni sporadiche la necessità di intervento è da concordare col proprietario, il suo rappresentante o l’usufruttuario dell’impianto.

 

II Impianti a combustione professionali ed industriali

Si fa riferimento a impianti che non ricadono sotto la precedente classificazione, come gli affumicatoi, le caldaie per la produzione di formaggi, i forni di pasticceria o di pizzeria, le caldaie a vapore, i forni per la smaltatura, gli essiccatoi, ecc.
Gli intervalli d’intervento devono essere concordati con la direzione dell’impresa e attuati almeno secondo la periodicità prevista alla cifra I.

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Röthlisberger Camini Sagl
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